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Frequenza e obbligo scolastico

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Le regole sulla frequenza scolastica

Descrizione

È obbligatoria l’istruzione impartita per almeno dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita.

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata dall'art. 114 del d.lgs. 297/1994, recentemente novellato dal d.l. n.123/2023, al Sindaco, che vi provvede mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

In attesa dell'attivazione della piattaforma, il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitore o esercente la responsabilità genitoriale), il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinchè questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Parimenti il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Data ultima revisione: 10 gennaio 2024

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Pubblicato: 09/01/2024, 22:19 - Revisione: 09/01/2024, 22:32

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